VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE AGLI STUDENTI CON SINDROME DI DOWN
Il 19 Settembre il MIUR ha emanato la nota Prot. n. 4902 contenente
chiarimenti relativi alle certificazioni, ai sensi dell’articolo 3 della legge
n. 104/1992, rilasciate dai medici di base a studenti con sindrome di Down.
La Nota, dopo aver fatto riferimento all’art. 94 c. 3 della legge
n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) secondo cui “in considerazione del
carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile,
definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la
grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità
della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su
richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle
competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal
proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e
controlli”, dispone che "le istituzioni scolastiche possono ritenere valide, ai
fini scolastici e, quindi, per l’assegnazione dei docenti per le attività di
sostegno, le certificazioni rilasciate dai medici di base agli alunni con
sindrome di Down”.